diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 27321 del 13/10/2025 (Rv. 676721-05)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Danno da perdita del rapporto parentale - Liquidazione equitativa - Adozione di tabelle "a punti" - Parametro della convivenza - Coabitazione - Necessità - Esclusione - Legame stabile connotato da duratura comunanza di vita e affetti - Rilevanza - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676721-05

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)

La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, pur essendo ancorata all'adozione di tabelle "a punti" sulla base di parametri limitati, rimane fondata sull'equità, cosicché, al fine di apprezzare non solo l'esistenza ma anche l'entità del pregiudizio, il parametro della convivenza non va letto in termini formalistici, nel senso della necessaria coabitazione con la vittima, ma sostanzialistici, quale legame stabile connotato da duratura comunanza di vita ed affetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata, che aveva assimilato alla convivenza la stabile frequentazione intrattenuta dalla vittima con i genitori e con i fratelli, che vivevano in un appartamento adiacente a quello in cui abitava il defunto con la famiglia nucleare "successiva", e con cui lo stesso era solito trascorrere tutti i momenti liberi).

Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)