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Sez. 1, Sentenza n. 9764 del 08/02/2005 Cc. (dep. 11/03/2005) Rv. 230793 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione del compenso al difensore - Giudice competente - Indicazione.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230793-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

Sebbene il D.Lgs. n. 115 del 2002 non contenga una specifica disciplina sulla competenza a provvedere in tema di liquidazione del compenso al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi che la stessa appartenga al giudice della fase o del grado con riferimento ai quali è stata formulata la richiesta, anche se il processo è transitato in altra fase o grado, e ciò perchè: 1) l'art. 83 D.Lgs. cit. prevede espressamente tale competenza per la analoga materia della liquidazione delle spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico; 2) il successivo art. 105 assimila, ai fini della liquidazione delle spese, il difensore, l'ausiliario e il consulente tecnico; 3) il criterio di liquidazione previsto dall'art. 82 ("natura dell'impegno professionale") è apprezzabile solo dal giudice davanti al quale l'attività è stata svolta. (Fattispecie antecedente alla entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2005 n. 25).

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 CORTE COST., Legge 24/02/2005 num. 25, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 82, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 83 PENDENTE, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)