Sez. 4, Sentenza n. 2032 del 22/08/1996 Cc. (dep. 10/09/1996) Rv. 205932 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO | Notifica dell'estratto della sentenza al difensore dell'imputato contumace - Difensore d'ufficio - Notifica al difensore originariamente nominato d'ufficio - Necessità - Notifica al difensore che, in sostituzione del primo, ha difeso l'imputato in giudizio - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DEPOSITO
La notifica dell'estratto contumaciale della sentenza deve essere fatta al difensore d'ufficio originariamente nominato, cui l'ordinamento riconosce in linea generale la facoltà di proporre appello, e non a quello designato in sostituzione in un secondo momento, pure quando sia quest'ultimo ad aver difeso l'imputato in giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)