Sez. L, Sentenza n. 11279 del 10/05/2013 (Rv. 626237 - 01)
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - SERVIZI RISCATTABILI | Salariati dello Stato - Immissione nei ruoli anteriormente o successivamente alla legge n. 90 del 1961 - Diritto al cumulo della pensione dell'I.N.P.S. e di quella a carico dello Stato - Effetti della sentenza n. 117 del 1974 della Corte costituzionale - Disciplina ex art. 129 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - Portata.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - SERVIZI RISCATTABILI
Per effetto della sentenza n. 117 del 1974 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 cost., dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, nella parte in cui, nei confronti dei salariati statali immessi nei ruoli anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, e per il tempo di cessazione dal servizio, dispone il subingresso dello Stato nei diritti dei salariati stessi o delle loro vedove ed orfani alla pensione, o quota di pensione, relativa all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926, con iscrizione all'assicurazione predetta, i quali sono valutati anche per la pensione statale - è stata eliminata la disparità di trattamento tra salariati statali inquadrati rispettivamente prima e dopo la citata legge n. 90 del 1961, cosicché in entrambe le ipotesi è sorto il diritto dell'assicurato a cumulare la pensione erogata dall'I.N.P.S. con quella a carico dello Stato, fino a quando il legislatore, con l'art. 129 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (norma a carattere non retroattivo), ha reintrodotto - con disciplina questa volta uniforme e, pertanto, rispettosa del canone costituzionale di eguaglianza sancito dall'art. 3 cost. (come ha riconosciuto la successiva sentenza n. 144 del 1976 della Corte costituzionale) - il predetto diritto di subingresso dello Stato, esercitabile quindi in relazione ai ratei di pensione maturati non prima del 1° giugno 1974, data di entrata in vigore del citato d.P.R. n. 1092 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 129 CORTE COST., Legge 05/03/1961 num. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)