Sez. 1, Sentenza n. 1631 del 25/02/1999 (Rv. 523616 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Dirigente amministrativo di un presidio ospedaliero - Eleggibilità a Sindaco - Esclusione - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Il dirigente amministrativo di un presidio ospedaliero costituito in azienda ospedaliera è ineleggibile, ex art. 3, comma nono D.Lgs. 502/92, alla carica di Sindaco, atteso che, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 4 stessa legge, gli ospedali sono, "ratione materiae", del tutto parificati alle ASL, ed atteso, ancora, che, secondo l'interpretazione data alla norma succitata dalla Corte costituzionale (sentenza 20 febbraio 1997, n.44), devono ritenersi estese anche alla carica di sindaco le cause di incompatibilità previste per i consiglieri comunali.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)