Sez. 2, Sentenza n. 15393 del 04/07/2014 (Rv. 631673 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA OGGETTIVA | Decisione del giudice amministrativo - Efficacia di giudicato nel giudizio civile - Configurabilità - Limiti.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUDICATO AMMINISTRATIVO (COSA GIUDICATA AMMINISTRATIVA) - EFFICACIA OGGETTIVA
Il giudicato amministrativo, anche se si forma sull'atto e non sul rapporto, attiene a tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresa la risoluzione delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronuncia dispositiva, con la conseguenza che esso, ancorché la sentenza provenga da un giudice speciale, preclude il riesame di tali questioni in altro giudizio proposto tra le stesse parti separatamente o con finalità diverse dinanzi al giudice ordinario, negli stessi limiti previsti dall'art. 2909 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)