Sez. 1, Sentenza n. 10731 del 08/05/2013 (Rv. 626381 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Fallimento di società di persone o del socio inizialmente ritenuto imprenditore individuale - Estensione al socio illimitatamente responsabile - Proposizione da parte di quest'ultimo del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - Litisconsorzio necessario dei creditori istanti del primo fallimento - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
I creditori istanti per il fallimento di una società di persone o di un imprenditore individuale assumono, anche nel regime intermedio disciplinato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato esteso, trattandosi di ipotesi ricompresa nell'art. 147 legge fall.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)