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Sez. 3, Sentenza n. 3156 del 23/03/1991 (Rv. 471420 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento | Ai fini della risoluzione di un contratto di locazione - Giudizio - Valutazione di elementi oggettivi e soggettivi - Necessità.
Stato
decisa il 1991-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471420-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento

Il giudizio sulla risolubilità per inadempimento di un contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., non involge soltanto l'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, ma anche gli aspetti soggettivi, costituiti principalmente dal comportamento della parte inadempiente, dall'importanza assunta per il locatore dalla mancata corresponsione dei canoni e dall'entità del turbamento causato all'equilibrio del rapporto sinallagmatico. (Nella specie, in relazione al ripetersi della mora anche dopo il ricorso del creditore all'azione giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)