Sez. 4, Sentenza n. 32934 del 10/06/2009 Cc. (dep. 12/08/2009) Rv. 245111 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione - "Ricorso" del difensore al presidente dell'ufficio giudiziario - Termine per impugnare - Applicabilità dell'art. 585, comma terzo cod. proc. pen. - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti, il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio non è previsto che sia notificato anche al difensore, oltre che all'interessato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, la circostanza che il provvedimento, quantunque non dovuto, fosse stato comunque notificato al difensore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 97, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)