Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24294 del 14/11/2014 (Rv. 633479 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione davanti al giudice di pace fissata nel decreto - Obbligo del cancelliere di comunicazione dell'udienza di rinvio all'opponente - Esclusione - Carattere speciale del rito - Irrelevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel procedimento davanti al giudice di pace il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato con l'atto introduttivo va disposto per l'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita il rinvio, sicché è onere delle parti presentarsi all'udienza successiva secondo il calendario ufficiale. Nè osta in senso contrario il carattere speciale del rito di opposizione alle sanzioni amministrative atteso che l'introduzione del giudizio e l'instaurazione del contraddittorio avvengono in una forma comunque equipollente a quella disciplinata dagli artt. 318 e 168 bis cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis, Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)