Sez. 1, Sentenza n. 529 del 28/02/1989 Cc. (dep. 30/03/1989) Rv. 180909 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE O DINIEGO - CONDIZIONI - PRECEDENTI PENALI E CONDOTTA ANTERIORE ALLA DETENZIONE - RILEVANZA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - AMMISSIONE O DINIEGO - CONDIZIONI - PRECEDENTI PENALI E CONDOTTA ANTERIORE ALLA DETENZIONE - RILEVANZA.*
Se ai fini dell'ammissione al regime di semilibertà la legge (art. 50 legge 26 luglio 1975 n. 354) nell'accordare fiducia al soggetto prescinde dai suoi trascorsi e pone in rilievo il suo eventuale evolversi verso la società; ciò, però, non significa che si debba prescindere totalmente dai suoi precedenti penali, e, in genere, dalla sua condotta anteriore allo stato di detenzione. Tali elementi di valutazione pertanto non essendo determinanti per la concessione o il diniego della misura alternativa, restano pur sempre rilevanti per lo studio della personalità del condannato anche in relazione alla possibilità del suo reinserimento nel contesto sociale, e, quindi, non possono essere ignorati e trascurati nel giudizio sulla sussistenza o meno del concreto miglioramento della personalità del soggetto per il giudizio conclusivo. (Conf sez i pimatti, 4 febbraio 1988; (contra mass n 173458).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)