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Sez. 3, Sentenza n. 3578 del 10/12/1971 (Rv. 355272 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELEZIONI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA - DIPENDENTI DI ENTI SOVVENZIONATI DAL COMUNE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355272-01

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ELEZIONI COMUNALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA - DIPENDENTI DI ENTI SOVVENZIONATI DAL COMUNE - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE - IRRILEVANZA.*

L'art 15, tu n 570 del 1960, nel porre le cause di ineleggibilita alla carica di consigliere comunale, presume in modo assoluto il conflitto di interesse nella persona del candidato, in base all'esistenza di situazioni tipiche obiettivamente considerate nell'astratta potenzialita di causare il contrasto; per quanto riguarda la causa di cui al n 3, concernente i dipendenti di enti sovvenzionati dal comune, viene in considerazione solo il fatto obiettivo della sovvenzione, esteriormente riconoscibile, non anche il criterio di Determinazione dell'erogazione della sovvenzione, al fine di accertare se esso possa ritenersi vincolato o almeno in parte discrezionale e se, in tal caso, sussista in concreto una situazione di conflitto di interessi, che e invece astrattamente presunto. (V 2426'68, mass n 334826; 1372'67, mass n 327977).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)