Sez. L, Sentenza n. 22558 del 07/11/2016 (Rv. 641599 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI | Personale scolastico assunto con contratti a termine - Art. 53 della l. n. 312 del 1980 - Applicabilità limitata agli insegnanti di religione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI
In tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53 della l. n. 312 del 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1980 num. 312 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)