Sez. 5, Sentenza n. 1420 del 22/01/2013 (Rv. 624903 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Invito dell'Ufficio all'esibizione dei documenti giustificativi del rimborso erogato - Inottemperanza del contribuente - Conseguenze - Recupero della somma - Legittimità - Previa ispezione della contabilità - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
È legittima la condotta dell'Agenzia delle entrate che, non avendo il contribuente ottemperato all'invito di esibire la documentazione giustificativa del conseguito rimborso IVA, proceda al recupero della somma, anche senza previa ispezione della contabilità, atteso che la mancanza della documentazione giustificativa rende indebito il rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)