diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 826 del 08/02/1986 (Rv. 444362 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444362-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione del giudice del merito circa l'irrilevanza o la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di una norma non può costituire motivo di ricorso per Cassazione, ove in Sede di legittimità non siano riproposte - anche implicitamente - le questioni sostanziali o processuali alle quali quella di costituzionalità si riferisca. (Conf 2212/85, mass n 440092; (Conf 3441/84, mass n 435455).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)