31977R0516
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi modificativi, dato il loro numero, la loro complessità e il fatto che sono pubblicati in diverse Gazzette ufficiali sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ed ogni normativa; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione:
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità diretto a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati al l'interno della Comunità; che, in tale contesto, è opportuno prevedere che negli scambi con i paesi terzi siano vietate le restrizioni quantitativi e le misure di effetto equivalente;
considerando che per quanto riguarda lo zucchero, il glucosio e lo sciroppo di glucosio, queste materie prime hanno una notevole incidenza diretta sul pertanto necessario armonizzare il regime degli scambi di questi ultimi prodotti con quelli ultimi prodotti con quelli previsti per lo zucchero e i cereali;
considerando che, per i suddetti motivi, è opportuno disporre che all'elemento «zucchero» dei prodotti trasformati venga applicato un prelievo in condizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/763; che è opportuno applicare lo stesso onere all'importazione per gli elementi glucosio e sciroppo di glucosio che, incorporati nel prodotti trasformati in questione, si sostituiscono allo zucchero;
considerando che il metodo di calcolo seguito comporta frequenti modifiche del prelievo in causa; che tuttavia, tenuto conto del carattere speciale dei prodotti trasformati, è necessario disporre che, per detti prodotti, il prelievo venga fissato soltanto una volta per trimestre;
considerando che si devono adottare misure speciali qualora manche uno degli elementi di calcolo necessari per la fissazione del prelievo;
considerando che al medesimo fine è pure necessario prevedere, per alcuni prodotti particolarmente sensibili, l creazione di un sistema di titoli d'importazione o di un regime di prezzi minimi che gli importatori s'impegnino a rispettare che, per il corretto funzionamento di tali regimi, è d'uopo disporre che il rilascio del titoli d'importazione sia abbinato alla costituzione sia di una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità dei titoli stessi, sia di una cauzione supplementare che garantisca l'osservanza del prezzo minimo da parte degli importatori; che è necessario prevedere la possibilità di istituire un sistema di prezzi «plancher»;
considerando che è parimenti opportuno prevedere, per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti trasformati, una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi zuccheri praticati all'esterno e all'interno della Comunità;
considerando che, per rendere possibile l'accesso dei prodotti trasformati senza aggiunta di zucchero ai mercati dei paesi terzi, si devono concedere restituzione all'esportazione; che, per i prodotti con aggiunta di zucchero, occorre limitare questa restituzione generale ai soli casi nei quali la restituzione prevista per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti non fosse sufficiente per consentire l'esportazione;
considerando che, nell'interesse della stabilità delle transazioni commerciali, occorre prevedere che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere la fissazione anticipata dell'importo di prelievi e dell restituzioni; che ai fini di un'efficiente amministrazione, è opportuno istituire titoli di fissazione anticipata e prevedere che tali titoli nonchù i certificati d'importazione siano accompagnati da una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo;
considerando che, a complemento del sistema suindicato è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e, se la situazione del mercato lo richiede, il divieto totale o parziale di tale ricorso; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano svantaggiati da un regime di perfezionamento attivo, che inciterebbe tale industria ed accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;
considerando che il meccanismo dei prezzi e prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, presentare delle disfunzioni; che, allo scopo di non lasciare, in tali casi, il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che possono derivarne, occorre far si che la Comunità possa adottare rapidamente le misure che si rivelino necessarie;
considerando che, l'attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;
considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno istituire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;
considerando che le spese che risultano agli Stati membri dagli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente al disposto degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune4, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/725,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si applica ai prodotti seguenti:
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *
ex 07.02 * Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati, escluse le olive *
ex 07.03 * Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato, escluse le olive * ex 07.04 * Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate disidratate mediante essiccazione artificiale e al calore, non atte al consumo umano, ed escluse le olive *
08.10 * Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri *
08.11 * Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante gas solforoso o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma inadatte al consumo in tale stato * 08.12 * Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso) *
08.13 * Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche *
ex 13.03 B * Sostanze pectiche e pectinati *
20.01 * Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nel l'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zucchero *
20.02 * Ortaggi o piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico *
20.03 * Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri *
20.04 * Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate) *
20.05 * Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zucchero
20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole *
ex 20.07 * Succhi di frutta (esclusi i succhi e i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri *
ex 20.07 * Succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) senza aggiunta di alcole, con un tenore di zucchero addizionato superiore al 30 % in peso1 *
1. A decorrere dal 1° gennaio 1978 questa sottovoce è soggetta al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 n relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 99 del 5.5.1970, pag. 1).
Art. 2
1. Oltre al dazio doganale, all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I, per gli zuccheri diversi addizionati si applica un prelievo fissato secondo le modalità definite nei paragrafi seguenti.
2.
Detto prelievo è uguale, per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, alla differenza tra:
a) la media dei prezzi d'entrata per un chilogrammo di zucchero bianco previsti per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza e
b) la media dei prezzi cif per un chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per la fissazione dei prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolata per un periodo costituito dai primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per quale è fissata la differenza e i due mesi immediatamente precedenti, tenendo presente che tale differenza è moltiplicata per la cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 1 del l'allegato I.
Se l'ammontare di cui alla lettera b) è più elevato di quello di cui alla lettera a), non si applica alcun prelievo.
3. La differenza di cui al paragrafo 2 è fissata dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile.
4. In caso di modifica, nel corso di un trimestre, del prezzo d'entrata di cui al paragrafo 2 lettera a), il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sull'opportunità di modificare la differenza e stabilisce le eventuali misure da prendere a tal fine.
5.
Quando uno dei dati da prendere in considerazione per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2 non sia not il 15 del mese che precede il trimestre per il quale deve essere determinata la differenza, la Commissione procede al calcolo della differenza prendendo in considerazione, invece del l'elemento di calcolo mancante, quello sul quale si era basata per calcolare la differenza applicabile durante il trimestre in corso.
Al più tardi il sedicesimo giorno successivo alla data in cui è venuta a conoscenza del dato mancante, la Commissione fissa e rende applicabile una differenza rettificata.
Tuttavia, se essa viene a conoscenza di tale dato soltanto dopo l'inizio dell'ultimo mese del trimestre considerato, la rettifica delle differenza non ha luogo.
6. A richiesta dell'importatore, se per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, il tenore di zuccheri addizionati, stabilito conformemente al paragrafo 8, è inferiore di almeno 2 chilogrammi al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna 1 del l'allegato I per il prodotto in questione, il prelievo è calcolato, per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, moltiplicando la differenza di cui al paragrafo 2 per una cifra che rappresenta il tenore in zuccheri addizionati di cui al paragrafo 8.
7. Se per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, il tenore in zuccheri addizionati, stabilito conformemente al paragrafo 8, è superiore di almeno 3 chilogrammi al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna 1 dell'allegato I, il prelievo è calcolato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 6.
8. Per tenore di zuccheri addizionati s'intende la cifra risultante dall'applicazione del metodo rifrattometrico di cui all'allegato III, moltiplicata per il fattore 0,93 per i prodotti della voce 20.06 della tariffa doganale comune e per il fattore 0,95 per gli altri prodotti elencati nell'allegato I, diminuita della cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 2 dello stesso allegato I.
9. Le modalità d'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 vengono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 20.
10. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può modificare l'allegato I.
Art. 3
1. Ogni anno, anteriormente al 1° aprile, viene fissato, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo minimo all'importazione per i concentrati di pomodori di cui alla sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune.
2.
Il prezzo minimo viene fissati tenendo conto:
— dei prezzi di costo medi del prodotto comunitario nel periodo che va dall'inizio del secondo anno che precede quello della sua fissazione fino alla data di tale fissazione;
— dei prezzi praticati per i prodotti in causa sui principali mercati mondiali;
— della necessità di evitare che l'applicazione di detto prezzo minimo abbia sugli scambi effetti più restrittivi di quelli prodotti dalle misure precedentemente applicate dagli Stati membri;
— della necessità di fare in modo che l'applicazione di detto prezzo minimo contribuisca a un armonico e normale sviluppo della concorrenza coi paesi terzi.
-dei prezzi franco frontiera all'importazione nel periodo che va dall'inizio sel secondo anno che precede l'anno della sua fissazione fino alla data di tale fissazione, escludendo i prezzi all'importazione eccessivamente bassi od eccessivamente elevati rispetto alle fluttuazioni normali; tali prezzi sono maggiorati dei dazi applicabili della tariffa doganale comune;
3.
Fino al 31 dicembre 1977, per quanto concerne le importazioni nei nuovi Stati membri, contemporaneamente al prezzo minimo di cui al paragrafo 1 è fissato un prezzo minimo speciale. Quest'ultimo viene stabilito per la prima volta in base al livello di prezzi risultante dall'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese6.
Il prezzo minimo speciale è ravvicinato progressivamente al prezzo minimo di cui al paragrafo 1.
Il ravvicinamento è effetuato ogni anno ed è stato effetuato per la prima volta il 1° luglio 1976, maggiorando il prezzo minimo speciale successivamente di un terzo e della metà della differenza tra il livello di tale prezzo, valido prima di ogni ravvicinamento, e il livello del prezzo minimo applicabile per la campagna successiva.
Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 viene applicato nei nuovi Stati membri al più tardi il 1°gennaio 1978.
4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, fissa il livello del prezzo minimo e del prezzo minimo speciale per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali tenendo conto, in particolare, della varietà, della qualità, della composizione, della preparazione, del condizionamento e del formato, e fissa altresi la relative data d'applicazione.
5. I coefficienti da applicare a tali prezzi per tener conto delle eventuali differenze, in particolare rispetto alla varietà, alla qualità, alla composizione, alla preparazione, al condizionamento e al formato per i quali sono stati fissati, vengono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 20.
6. le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, in caso di necessità, secondo la procedura di cui all'articolo 20.
Art. 4
1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può decidere l'istituzione di un regime di prezzi «plancher».
2. In caso di applicazione del paragrafo 1, il prezzo «plancher» viene fissato tenendo conto:
— dei prezzi franco frontiera all'importazione praticati nel periodo che va dall'inizio del secondo anno che precede quello della sua fissazione fino alla data di tale fissazione, escludendo i prezzi all'importazione eccessivamente bassi o eccessivamente elevati rispetto alle fluttuazioni normali; tali prezzi sono maggiorati dei dazi applicabili della tariffa doganale comune; tuttavia, per i nuovi Stati membri, tali prezzi sono maggiorati sino al 31 dicembre 1977 dei dazi che questi Stati applicano nei confronti dei paesi terzi, conformemente all'articolo 59 dell'atto di adesione;
— dei prezzi praticati per i prodotti in causa sui principali mercati mondiali;
— della necessità di evitare che l'applicazione di detto prezzo «plancher» abbia sugli scambi effetti più restrittivi di quelli prodotti dalle misure precedentemente applicate dagli Stati membri;
— della necessità di fare in modo che l'applicazione di detto prezzo «plancher» contribuisca a un armonico e normale sviluppo della concorrenza coi paesi terzi.
Art. 5
1.
Per consentire l'esportazione verso i paesi terzi degli zuccheri della voce 17.01, del glucosio e dello sciroppo di glucosio della voce 17.02 B II, anche sotto forma dei prodotti della voce 17.02 B I, incorporati nei prodotti di cui all'allegato II, è concessa una restituzione.
La restituzione fissata viene concessa a richiesta del l'interessato.
2.
L'importo della restituzione per 100 chilogrammi netti di prodotto esportato è pari:
— per lo zucchero greggio e lo zucchero bianco, al l'importo della restituzione fissato - in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74 e delle relative disposizioni di applicazione - per chilogrammo di saccarosio, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di saccarosio impiegato per produrre 100 chilogrammi netti di prodotto finito;
— per il glucosio e lo sciroppo di glucosio all'importo rispettivo delle restituzioni fissato per tali prodotti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/757 e delle relative diposizioni di applicazione, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di glucosio o di sciroppo di glucosio impiegato per produrre 100 chilogrammi netti di prodotto finito.
Le cifre che esprimono i quantitativi di saccarosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio vengono determinate in base alla dichiarazione di cui all'articolo 7.
3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate all'occorrenza secondo la procedura prevista dall'articolo 20.
Art. 6
1. Entro limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1 senza aggiunta di zucchero, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra detti prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2.
La restituzione è identica per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione è concessa a richiesta dell'interessato.
La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura prevista dall'articolo 20.
In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare la restituzione nell'intervallo.
3. Qualora la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 5 risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti con aggiunta di zucchero di cui all'articolo 1, a tali prodotti si applicano le disposizioni del presente articolo anzichù quelle dell'articolo 5.
4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzione e definisce i criteri per la fissazione del loro ammontare.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura prevista dal l'articolo 20.
Art. 7
1. Per poter beneficiare della restituzione prevista al l'articolo 5, i prodotti di cui all l'allegato II devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'interessato i quantitativi di saccarosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi.
2.
Qualora le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 o 7, si applichino ai prodotti elencati nell'allegato I, questi ultimi devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'importatore indicate il tenore di zuccheri addizionati stabilito secondo il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 8.
Se tale condizione non è soddisfatta, l'articolo 2, paragrafo 6 non è applicabile.
3. La veridicità delle dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti è soggetta al controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 20.
Art. 8
1. Il prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e le restituzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e al l'articolo 6 sono quelli applicabili il giorno dell'importazione e dell'esportazione.
2.
Tuttavia, il prelievo o la restituzione calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 2, o dell'articolo 5, in vigore il giorno di deposito della domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 9, possono essere applicati a richiesta dell'interessato, da presentare comtemporaneamente alla domanda di titolo, ad un'operazione da effettuare nel periodo di validità del titolo.
Il prelievo è modificato in funzione del prezzo d'entrata dello zucchero bianco in vigore il giorno del l'importazione.
3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi precedenti sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 20.
4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le misure da applicare in caso di circostanze eccezionali.
5.
Qualora l'esame della situazione del mercato riveli l'esistenza di difficoltà nell'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo o della restituzione, o qualora tali difficoltà rischino di manifestarsi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo di cui all'articolo 20, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.
In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipa per tre giorni lavorativi al massimo.
Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.
Art. 9
1. Tutte le importazioni nella Comunità o le esportazioni da essa di prodotti che beneficiano del regime di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni previsto dall'articolo 8 sono soggette alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.
2.
Il titolo di fissazione anticipata è valido per tutta la Comunità.
Il rilascio dei titoli di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo e che viene incamerata totalmente o parzialmente se l'operazione non è realizzata nel periodo suddetto, o è realizzata solo in parte.
3. Il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata, l'importo della cauzione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.
Art. 10
1.
Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato IV è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione, che viene rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.
Il titolo è valido per tutta la Comunità.
2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato:
— per tutti i prodotti, alla costituzione di una cauzione che garantisca, l'impegno ad importare durante il periodo di validità del titolo stesso e che, salvo casi di forza maggiore, viene interamente o parzialmente incamerata se entro tale termine l'importazione non ha avuto luogo ovvero è stata realizzata solo in parte;
— per i concentrati di pomodori, alla costituzione di una cauzione supplementare, la quale garantisca che il prezzo franco frontiera - maggiorato dei dazi doganali - dei prodotti da importare in base al titolo succitato sarà uguale o superiore secondo il caso al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale. Tale cauzione viene incamerata in proporzione ai quantitativi importati ad un prezzo inferiore al prezzo inferiore al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale; tuttavia, la costituzione di questa cauzione supplementare non viene richiesta per i prodotti originari dei paesi terzi che possano garantire, assumendosene l'impegno, che il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo minimo e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico.
3.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata può de decidere la modificata dell'allegato IV.
Il periodo di validità dei titoli d'importazione e le altre modalità d'applicazione del presente articolo, le quali possono stabilire, in particolare, un termine di rilascio dei titoli, vengono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 20.
Art. 11
Se il prelievo per gli zuccheri diversi addizionati viene fissato in anticipo per uno dei prodotti di cui all'allegato IV, la fissazione anticipa deve figurare sul titolo d'importazione, il quale funge da giustificativo di quest'ultima.
In tal caso l'articolo 9 non si applica.