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Sez. 2, Sentenza n. 381 del 18/02/1963 (Rv. 260508 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE - TACITA FAMILIARE - AZIONE GIUDIZIARIA A DIFESA DELLA PROPRIETA COMUNE - AUTONOMO ESERCIZIO DA PARTE DI CIASCUNO DEI CONDOMINI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1963-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260508-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE - TACITA FAMILIARE - AZIONE GIUDIZIARIA A DIFESA DELLA PROPRIETA COMUNE - AUTONOMO ESERCIZIO DA PARTE DI CIASCUNO DEI CONDOMINI - FATTISPECIE.*

Spetta a ciascuno dei partecipanti alla comunione l'autonomo diritto di esercitare le azioni a difesa della proprieta comune (e quindi anche l'Azione negatoria servitutis) senza che, per tale Esercizio, sia necessario l'intervento in giudizio degli altri condomini. (V 592-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)