Sez. 2, Sentenza n. 381 del 18/02/1963 (Rv. 260508 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE - TACITA FAMILIARE - AZIONE GIUDIZIARIA A DIFESA DELLA PROPRIETA COMUNE - AUTONOMO ESERCIZIO DA PARTE DI CIASCUNO DEI CONDOMINI - FATTISPECIE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - COMUNIONE - TACITA FAMILIARE - AZIONE GIUDIZIARIA A DIFESA DELLA PROPRIETA COMUNE - AUTONOMO ESERCIZIO DA PARTE DI CIASCUNO DEI CONDOMINI - FATTISPECIE.*
Spetta a ciascuno dei partecipanti alla comunione l'autonomo diritto di esercitare le azioni a difesa della proprieta comune (e quindi anche l'Azione negatoria servitutis) senza che, per tale Esercizio, sia necessario l'intervento in giudizio degli altri condomini. (V 592-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)