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Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica 2016/C 203/01

Testo in vigore al

Art. 182

1. La Commissione, con riserva d'informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

2. La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

3.

Per quanto si riferisce alle spese che la Commissione deve effettuare nelle monete dei paesi terzi, la Commissione, prima che i bilanci siano definitivamente approvati, presenta al Consiglio il programma indicativo delle entrate e delle spese da liquidare nelle differenti monete.

Il programma è approvato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e può essere modificato in corso di esercizio secondo la stessa procedura.

4. La cessione alla Commissione delle valute dei paesi terzi necessarie all'esecuzione delle spese contemplate nel programma di cui al paragrafo 3 incombe agli Stati membri secondo i criteri di ripartizione fissati dall'articolo 172. La cessione agli Stati membri delle valute dei paesi terzi introitate dalla Commissione avviene secondo gli stessi criteri di ripartizione.

5. La Commissione può disporre liberamente delle valute dei paesi terzi che provengono dai prestiti che essa ha emesso in questi paesi.

6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può rendere applicabile in tutto o in parte all'Agenzia ed alle imprese comuni il regime dei cambi previsto dai paragrafi precedenti ed eventualmente adattarlo alle necessità del loro funzionamento.

Art. 183 e 183 A

(Abrogati)

Titolo V. Disposizioni generali

Art. 184

La Comunità ha personalità giuridica.

Art. 185

In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.

Art. 186

(Abrogato)

Art. 187

Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato.

Art. 188

La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.

Art. 189

La sede delle istituzioni della Comunità è fissata di intesa comune dai governi degli Stati membri.

Art. 190

(Abrogato)

Art. 191

La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri' dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti' alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Art. 192

Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente trattato o risultanti dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi agevolano quest'ultima nell'esecuzione della sua missione.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del presente trattato.

Art. 193

Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato a un modo di regolamento diverso da quelli previsti dal trattato stesso.

Art. 194

1.

I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati, i funzionari ed agenti della Comunità, come pure qualsiasi altra persona destinata, per le sue funzioni o per i suoi rapporti pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunità ovvero con le imprese comuni, ad avere direttamente o indirettamente comunicazione di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni stabilite da uno Stato membro o da una istituzione della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione da tali funzioni o l'estinzione di tali rapporti, a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e del pubblico.

Ogni Stato membro considera tutte le violazioni di tale obbligo come un attentato ai suoi segreti protetti che, sia per il merito che per la competenza, sono soggetti alle disposizioni della sua legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale. Esso procede contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto alla sua giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato membro interessato o della Commissione.

2.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione tutte le disposizioni che disciplinano sui suoi territori la classificazione e il segreto di informazioni, cognizioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente trattato.

La Commissione provvede a comunicare tali disposizioni agli altri Stati membri.

Ciascuno Stato membro adotta ogni provvedimento atto ad agevolare la graduale instaurazione di una protezione quanto più possibile uniforme ed ampia dei segreti protetti. La Commissione può, previa consultazione degli Stati membri interessati, formulare tutte le raccomandazioni del caso.

3. Le istituzioni della Comunità e i loro impianti, e parimenti le imprese comuni, sono tenuti ad applicare le disposizioni relative alla protezione dei segreti in vigore sui territori ove ciascuno di essi è situato.

4. Qualsiasi autorizzazione ad avere comunicazione dei fatti, informazioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente trattato e protetti dal segreto, concessa da una istituzione della Comunità o da uno Stato membro a una persona che esercita la sua attività nel campo d'applicazione del presente trattato, è riconosciuta da ogni altra istituzione e da ogni altro Stato membro.

5. Le disposizioni del presente articolo non ostano all'applicazione di disposizioni particolari risultanti da accordi conclusi tra uno Stato membro e uno Stato terzo o una organizzazione internazionale.

Art. 195

Le istituzioni della Comunità e così anche l'Agenzia e le imprese comuni devono osservare, nell'applicazione del presente trattato, le condizioni poste, per l'accesso ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, dai regolamenti nazionali emanati per motivi di ordine pubblico o di sanità pubblica.

Art. 196

Ai fini dell'applicazione del presente trattato e salvo contrarie disposizioni di questo,

  1. a) il termine «persona» sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente o in parte le sue attività nel campo definito dal corrispondente capo del presente trattato,

  2. b) il termine «impresa» sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attività alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.

Art. 197

Ai fini dell'applicazione del presente trattato:

  1. 1. Il termine «materie fissili speciali» sta a designare il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233 e parimenti qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le altre materie fissili che saranno definite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; tuttavia, il termine «materie fissili speciali» non si applica alle materie grezze.

  2. 2. Il termine «uranio arricchito in uranio 235 o 233» sta a designare l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi in quantità tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale.

  3. 3. Il termine «materie grezze» sta a designare l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

  4. 4. Il termine «minerali» sta a designare qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, delle sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze definite come sopra.

Art. 198

Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.

Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.

Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

In deroga ai commi precedenti:

  1. a) Il presente trattato non si applica alle Faeröer. Il presente trattato non si applica alla Groenlandia.

  2. b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

  3. c) Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato II del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  4. d) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'Isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

(Lettera e) soppressa)

Art. 199

La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale del commercio.

La Commissione assicura inoltre i collegamenti opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.

Art. 200

La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.

Art. 201

La Comunità attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.

Art. 202

Le disposizioni del presente trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente trattato.