Sez. 2, Sentenza n. 679 del 06/02/1982 (Rv. 418462 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - IN GENERE - LICENZA DI PUBBLICO ESERCIZIO - INCIDENZA SUI RAPPORTI SOSTANZIALI PRIVATI COSTITUTIVI NELL'EFFETTIVA GESTIONE DELL'AZIENDA - ESCLUSIONE - NON COINCIDENZA TRA LA TITOLARITÀ FORMALE DELL'ESERCIZIO E LA GESTIONE IMPRENDITORIALE - OBBLIGAZIONI CONTRATTE DA SOGGETTO DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLA LICENZA NELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO - SOGGETTO PASSIVAMENTE LEGITTIMATO.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - IN GENERE - LICENZA DI PUBBLICO ESERCIZIO - INCIDENZA SUI RAPPORTI SOSTANZIALI PRIVATI COSTITUTIVI NELL'EFFETTIVA GESTIONE DELL'AZIENDA - ESCLUSIONE - NON COINCIDENZA TRA LA TITOLARITÀ FORMALE DELL'ESERCIZIO E LA GESTIONE IMPRENDITORIALE - OBBLIGAZIONI CONTRATTE DA SOGGETTO DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLA LICENZA NELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO - SOGGETTO PASSIVAMENTE LEGITTIMATO.*
L'autorizzazione amministrativa costituita dalla licenza di pubblico Esercizio essendo preordinata esclusivamente a fini di pubblico interesse non incide sui rapporti sostanziali privati che si costituiscono nell'effettiva gestione dell'azienda. Ne consegue che nell'ipotesi di non coincidenza tra la titolarità formale dello Esercizio e la gestione imprenditoriale, la intestazione della licenza non è decisiva al fine di impegnare la responsabilità dell'intestatario per le obbligazioni contratte da altro soggetto nella gestione dell'Esercizio. (Conf 658/71, mass n 350385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2084
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)