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Sez. 4, Sentenza n. 1898 del 27/10/1970 Ud. (dep. 05/01/1971) Rv. 116149 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECRETI - SANITA - DIVIETO PER GLI ODONTOTECNICI DI INTERVENIRE SUL PAZIENTE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116149-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECRETI - SANITA - DIVIETO PER GLI ODONTOTECNICI DI INTERVENIRE SUL PAZIENTE - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - ESCLUSIONE.*

E manifestamente infondata la questione di illegittimita costituzionale dell'art 11 RD 31 maggio 1928, che autorizza gli odontotecnici a costruire apparecchi di protesi su modelli forniti dal sanitario abilitato alla professione di chirurgo dentista senza possibilita di intervento diretto sul paziente, in relazione all'art 33, comma primo della Costituzione. Invero tale comma, che garantisce la liberta delle arti e delle scienze, trova un limite nel successivo comma quinto il quale stabilisce che l'Esercizio professionale e consentito solo a chi abbia conseguito una abilitazione subordinata al superamento del prescritto esame di stato.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 33, Legge 31/05/1928 num. 1334 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)