Sez. 3, Sentenza n. 24065 del 26/04/2018 Cc. (dep. 29/05/2018) Rv. 273724 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Bene archeologici - Possibilità di proprietà privata - Condizioni - Onere della prova in capo al privato - Fattispecie.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
I beni archeologici, oggetto e meno di ritrovamento, appartengono allo Stato ovunque essi si trovino; pertanto, il privato che affermi di esserne proprietario può soltanto eccepire di averli acquisiti prima della legge 20 giugno 1909, n. 364 ovvero far valere una delle ipotesi in cui la legge statale consente che essi ricadano nella proprietà di un privato, fermo restando l'onere di provare quanto eccepito.
Riferimenti normativi: Legge 20/06/1909 num. 364 art. 15, Cod. Civ. art. 826 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)