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Sez. L, Sentenza n. 4332 del 20/02/2008 (Rv. 602079 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Aziende turistiche - Esenzione contributiva per il personale assunto a tempo parziale o in forma stagionale - Impresa alberghiera - Spettanza - Fondamento - Periodi di inattività per l'espletamento di lavori di manutenzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602079-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Con riferimento alle aziende turistiche di cui all'art. 18 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, ed al n. 48 dell'elenco allegato al d.P.R. n. 1625 del 1963, come sostituito dal d.P.R. n. 378 del 1995, il diritto all'esenzione contributiva per il personale assunto a tempo parziale o in forma stagionale, previsto per il caso che le aziende predette abbiano avuto periodi di inattività, compete anche alle imprese alberghiere, dovendo considerarsi la relativa attività come turistica, in quanto essenziale per il soggiorno temporaneo delle persone, e spetta anche con riferimento ai periodi durante i quali l'impresa, sospese le prestazioni dirette al pubblico, abbia effettuato le operazioni di manutenzione necessarie per la ripresa dell'attività.

Riferimenti normativi: Legge 31/01/1994 num. 97 art. 18, Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 18, DPR 07/10/1963 num. 1625, DPR 11/07/1995 num. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)