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Sez. 3, Sentenza n. 912 del 22/03/1968 (Rv. 332253 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIZI DI MOTIVAZIONE - LIMITI - RIESAME DEL MERITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332253-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - VIZI DI MOTIVAZIONE - LIMITI - RIESAME DEL MERITO - ESCLUSIONE.*

Non e consentito, in Sede di legittimita, un riesame del merito della controversia neppure attraverso il tramite strumentale del n.5 dell'art. 360 cod.proc.civ., che, nei suoi limiti obbiettivi e nella finalita sua propria, e volto unicamente al controllo di legalita sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice nella motivazione delle fonti del suo convincimento in modo da rendere possibile seguirne il processo logico. La valutazione delle circostanze e delle ragioni poste a base di tale convincimento costituisce una res facti insindacabile in Sede di legittimita, se non sussistano vizi logici ed errori di diritto. (V. 1946-67, massima n.328908).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)