Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 87 del 1981
Massime (1)
Massima n. 16120
- Imposta locale sui redditi (i.lo.r.)
- Applicazione nei confronti dei soli lavoratori autonomi
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (istituzione dell'imposta locale sui redditi), promossi con tre ordinanze emesse il 7 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Larino, iscritte ai nn. 761, 762 e 763 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 del 1981;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, la Commissione tributaria di primo grado di Larino ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost. - del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, istitutivo dell'imposta locale sui redditi, "nella parte in cui prevede l'applicazione di tale imposta solo a carico dei lavoratori autonomi".
punto 2
Considerato che i giudizi predetti possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che, in tutti i suoi aspetti, la questione è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze