DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (66/402/CEE)
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento Europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale,
Considerando che la produzione di cereali occupa un posto molto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;
Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di cereali dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di cereali a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di cereali sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;
Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di cereali nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;
Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'agricoltore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;
Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;
Considerando che sistemi siffatti esistono già sul piano internazionale; che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha raccomandato norme minimali per la certificazione delle sementi di granturco nei paesi europei e mediterranei; che, inoltre, l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinale al commercio internazionale;
Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione dei sistemi predetti;
Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;
Considerando che, per regola generale, le sementi di cereali devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificate» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;
Considerando che occorre escludere le sementi di cereali non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie data la loro scarsa importanza economica; che non dev'essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;
Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;
Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di cereali nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica, la facoltà germinativa e lo stato sanitario;
Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del (1)GU n. 109 del 9.7.1964, pag. 1760/64. controllo ufficiale nonché all'informazione dell'agricoltore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione;
Considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di cereali di varie specie; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli a determinate condizioni;
Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;
Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato al di fuori dei casi in cui le norme comunitarie prevedono tolleranze per organismi nocivi;
Considerando che occorre che in un primo tempo, fino alla elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;
Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;
Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di cereali raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;
Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;
Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di «sementi certificate»;
Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva riguarda le sementi di cereali commercializzate all'interno della Comunità.
Art. 2
1.
Ai sensi della presente direttiva s'intende per A. Cereali: le piante delle specie seguenti:
>PIC FILE= "T9000222"> B. Varietà, ibridi e linee «inbred» di granturco:
a) Varietà a impollinazione libera: varietà sufficientemente omogenea e stabile.
b) Linea «inbred»: linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante parecchie generazioni successive, sia con operazioni equivalenti.
c) Ibrido semplice: prima generazione di un incrocio fra due linee «inbred», definito dal costitutore.
d) Ibrido doppio: prima generazione di un incrocio fra due ibridi semplici, definito dal costitutore.
e) Ibrido a tre vie: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» e un ibrido semplice, definito dal costitutore.
f) Ibrido «Top Cross»: prima generazione di un incrocio fra una linea «inbred» o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.
g) Ibrido intervarietale: prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore.
C. Sementi di base (avena, orzo, riso, frumento, spelta, segale): le sementi
a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,
b) previste per la produzione di sementi sia della categoria «sementi certificate», sia delle categorie «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione»,
c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
D. Sementi di base (granturco) 1. di varietà a impollinazione libera: le sementi
a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà,
b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate» di questa varietà, di ibridi «Top Gross» o di ibridi intervarietali,
c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
2. di linee «inbred»: sementi
a) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
3.
gli ibridi semplici: le sementi
a) previste per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross»,
b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
E. Sementi certificate (segale, granturco): le sementi
a) provenienti direttamente da sementi di base,
b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,
c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1 b) e paragrafo 2, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate, e
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
F. Sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta): le sementi
a) provenienti direttamente da sementi di base di una data varietà,
b) previste sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» sia per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di prima riproduzione, e
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
G. Sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta): le sementi
a) prodotte direttamente sia da sementi di base sia da sementi certificate di prima riproduzione di una data varietà,
b) previste per una produzione diversa da quella di sementi di cereali,
c) conformi alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate di seconda riproduzione, e
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.
H. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate
a) da autorità di uno Stato, o
b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o
c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,
a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.
2. Gli Stati membri possono
a) comprendere nella categoria delle sementi di base più generazioni e suddividere questa categoria per generazioni,
b) prevedere che gli esami ufficiali della facoltà germinativa e della purezza specifica non siano effettuati su tutti i lotti per la certificazione, salvo ogniqualvolta sussista un dubbio circa il rispetto delle condizioni dell'allegato II.
Art. 3
1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di cereali soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base», «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione» e rispondano alle condizioni dell'allegato II.
2. Gli Stati membri stabiliscono il contenuto massimo di umidità delle sementi di base e delle sementi certificate di ogni tipo per la certificazione e la commercializzazione.
3. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.
4. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2:
a) per sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di base;
b) per prove sperimentali o a scopi scientifici;
c) per lavori di selezione;
d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.
Art. 4
1.
Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:
a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;
b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi di granturco, la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.
Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.
2. Gli Stati membri, per le sementi di granturco, possono ridurre fino all'85 % del seme puro il minimo della facoltà germinativa prevista nell'allegato II.
Art. 5
Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.
Art. 6
1. Ogni Stato membro stabilisce un registro delle varietà di cereali ammesse ufficialmente alla certificazione nel proprio territorio.
2. Una varietà è ammessa alla certificazione solo quando sia stato accertato durante due annate successive, e per la segale e le varietà di granturco a impollinazione libera durante tre annate successive, mediante esami ufficiali o ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura:
a) per l'avena, l'orzo, il riso, il frumento e la spelta, che la varietà sia sufficientemente omogenea e stabile; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentono di identificare la varietà;
b) per la segale e le varietà di granturco a impollinazione libera, che la varietà sia sufficientemente omogenea e stabile; il registro indica le principali caratteristische morfologiche o fisiologiche che consentono di distinguere tra varietà di piante provenienti direttamente da sementi della categoria «sementi certificate»;
c) per le varietà ibride di granturco, che le linee «inbred» di base siano sufficientemente omogenee e stabili e che la varietà sia il risultato di incroci definiti dal costitutore; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentano di distinguere tra varietà di piante provenienti direttamente da sementi della categoria «sementi certificate». Se la certificazione, in quanto si tratti di sementi di base, è richiesta per i componenti geneologici degli ibridi, delle varietà sintetiche e simili, deve essere fornita la descrizione dei principali caratteri morfologici o fisiologici di tali componenti.
3. Per gli ibridi e le varietà sintetiche, i componenti genealogici sono comunicati ai servizi responsabili dell'ammissione e della certificazione. Su richiesta del costitutore, gli Stati membri vigilano affinché l'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.
4. Le varietà ammesse sono regolarmente e ufficialmente controllate. Se una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e la varietà è soppressa dal registro. In caso di modifica di una o più caratteristiche secondarie di una varietà di segale o di granturco a impollinazione libera, la descrizione nel registro viene immediatamente modificata.
5. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.
Art. 7
1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e delle linee «inbred» di granturco e durante l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.
2. Per l'esame delle sementi per la certificazione, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.
Art. 8
1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base e sementi certificate di ogni tipo soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.
2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.
Art. 9
1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.
2. Non si può procedere ad una nuova chiusura se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista nell'articolo 10, paragrafo 1 si menzionerà anche la nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.
Art. 10
1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate di ogni tipo:
a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV in una delle lingue ufficiali della Comunità; l'applicazione è assicurata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate e le sementi certificate di prima riproduzione; rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione; negli scambi fra gli Stati membri l'etichetta reca la data della chiusura ufficiale; qualora, nei casi previsti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, le sementi di base e le sementi di granturco non rispondano alle condizioni dell'allegato II quanto alla facoltà germinativa, tale circostanza deve essere indicata nell'etichetta;
b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni di cui all'allegato IV per l'etichetta stessa; esso non è indispensabile quando tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio.
2. Gli Stati membri possono
a) prescrivere che l'etichetta rechi, in ogni caso, la data della chiusura ufficiale;
b) prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi.
Art. 11
Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo di produzione nazionale o importate siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di una etichetta del fornitore, oltre ai casi previsti nell'articolo 4.
Art. 12
Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate di ogni tipo sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.
Art. 13
1. Gli Stati membri possono ammettere che siano commercializzate sementi di cereali in miscugli di sementi di diverse specie, purché le diverse componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione per esse vigenti.
2. Sono applicabili le disposizioni degli articolo 8, 9 e 11, nonché quelle dell'articolo 10, salvo che per i miscugli l'etichetta è verde.
Art. 14
1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di base e le sementi certificate di ogni tipo, che siano state ufficialmente certificate e l'imballaggio delle quali sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.
2. Gli Stati membri possono
a) limitare la commercializzazione delle sementi certificate di avena, orzo, riso, frumento o spelta a quelle di prima riproduzione;
b) limitare la commercializzazione delle sementi di cereali alle sementi delle varietà iscritte in un registro nazionale che si basi sui valori agronomici e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune delle varietà, applicazione che dovrà intervenire non oltre il 1º gennaio 1970; le condizioni d'iscrizione in detto registro, per le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per le varietà nazionali.
Art. 15
Gli Stati membri prescrivono che le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base certificate in uno Stato membro o da sementi certificate di prima riproduzione e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo sono equivalenti alle sementi certificate o alle sementi certificate di prima o di seconda riproduzione, a condizione che tali sementi siano state raccolte nello Stato produttore delle sementi di base o delle sementi certificate di prima riproduzione, e che siano state assoggettate nella coltura di produzione ad un'ispezione in campo che soddisfi alle condizioni dell'allegato I e che sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per le sementi certificate o le sementi certificate di prima o di seconda riproduzione.