Sez. 1 - , Ordinanza n. 14335 del 24/05/2019 (Rv. 653890 - 01)
BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Risarcimento dei danni subiti dall'investitore - Onere della prova - Contenuto.
BORSA - IN GENERE
Nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore, nelle quali occorre accertare se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, il riparto dell'onere della prova si atteggia nel senso che l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni; l'intermediario, a sua volta, avrà l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 98 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 98 art. 23, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)