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Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici

Testo in vigore al

Art. 15

1. Il locatore che ha eseguito i miglioramenti puo' chiedere all'affittuario l'aumento del fitto corrispondente alla nuova classificazione del fondo in base all'articolo 4.6

2. L'affittuario che ha eseguito i miglioramenti ha diritto ad una indennita' corrispondente all'aumento di valore conseguito dal fondo e sussistente alla fine dell'affitto. La predetta indennita' spetta anche in caso di anticipata risoluzione del rapporto.

3. Se non interviene accordo tra le parti, nei casi previsti dai precedenti commi, e' ammesso ricorso alla sezione specializzata agraria presso il tribunale competente per territorio, non oltre un anno dalla cessazione del contratto di affitto.

4. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, puo' disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennita', da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali.

5. Se in giudizio e' stata fornita prova della sussistenza in generale dei miglioramenti, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non e' stato soddisfatto il suo credito o non siano state prestate idonee garanzie.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i miglioramenti previsti nel contratto e concordati dalle parti o comunque eseguiti in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.2

Art. 16

1. Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilita' prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanita', ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario puo' eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che, il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici.

2. L'affittuario puo' trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto.

3. E' fatta salva per l'affittuario la facolta' di chiedere alle competenti autorita' l'applicazione dell'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

4. Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del precedente articolo 11.2

Art. 17

1. Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa e' elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 606.

Titolo III. Norme finali

Art. 18

1. Ai contratti di affitto misto a colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto.

2. I contratti di affitto misto in corso sono regolati, per tutte le colture del fondo, esclusivamente dalle norme che disciplinano l'affitto a coltivatore diretto.2

Art. 19

1. Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprasuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto.

2. Con decorrenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto e' esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati.27

Art. 20

1. L'affittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante da contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonche' per opere comuni di miglioramento fondiario, e' iscritto, a sua richiesta, solidalmente con il proprietario, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, ed acquista diritto all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario.

2. La solidarieta' di cui al comma precedente e' limitata alla somma dovuta per contratto dall'affittuario per le predette somme di esercizio.2

Art. 21

1. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 12, sono vietati il subaffitto, la cessione del contratto di affitto ed in generale ogni forma di subconcessione dei fondi rustici.

2. E' ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che si propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati.2

Art. 22

1. Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli od associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprieta', devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica.

3. Qualora vi sia una pluralita' di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi pero' riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle universita', istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a cio' destinati.2

Art. 23

1. Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide.

2. L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile.

3. Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza puo' essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali.2

Art. 24

1. In parziale deroga all'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono trasformati in contratti d'affitto, a richiesta del coltivatore, i contratti in corso nei quali vi sono elementi di contratto di affitto ancorche' non prevalenti, i contratti di affitto per la utilizzazione delle erbe, i contratti di soccida con conferimento di pascolo e i contratti di pascolo, anche di durata inferiore ad un anno, con corrispettivo rapportato al numero dei capi di bestiame introdotti nel fondo.

2. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive modificazioni.

3. Sono esclusi dal presente articolo i contratti di affitto o le vendite di erbe, di durata inferiore ad un anno, riguardanti l'utilizzazione stagionale a pascolo dei terreni coltivati con rotazione tra colture e periodi di riposo o comunque destinati precariamente al pascolo.

4. Nella determinazione dei canoni per i contratti di cui al comma precedente si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge con riferimento ai terreni a pascolo, proporzionando l'ammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto. Per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province e comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento.2

Art. 25

1. Agli effetti della legge 11 luglio 1952, n. 765, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe, della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge, e' coltivatore diretto l'affittuario che sia tale a norma dello articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, numero 353, tenuto conto, agli effetti del computo del fabbisogno di giornate lavorative del fondo, anche dello impiego delle macchine agricole.

2. Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo.2

Art. 27

1. Le norme della presente legge che riguardano l'affitto a coltivatore diretto si applicano anche alle affittanze collettive ed alle concessioni di terre ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, e successive modificazioni e integrazioni.2

Art. 28

1. Resta fermo il diritto dell'affittuario di ripetere le somme eventualmente corrisposte in eccedenza ai livelli massimi di equita' stabiliti nelle tabelle provinciali di equo canone e nella presente legge e si applicano agli affittuari coltivatori diretti i termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto.2

Art. 29

1. Le disposizioni della presente legge sono inderogabili, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 23.

2. Sono abrogati gli articoli 1632, 1633, 1650, 1651 e 1653 del codice civile, nonche' tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

3. Sono tuttavia fatte salve le clausole contrattuali piu' favorevoli all'affittuario coltivatore diretto.2

Art. 30

1. I criteri relativi alla determinazione del canone nello affitto di fondi rustici, ai sensi della presente legge, entreranno in applicazione a decorrere dall'inizio della annata agraria 1970-71. I termini relativi al primo quadriennio saranno stabiliti, occorrendo, anche in deroga all'articolo 3, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In mancanza ed in ogni caso, alla fine dell'annata agraria 1970-71 si applicano le norme di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 3.2

Art. 31

1. Per le province e per le annate in cui le tabelle di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, non siano state approntate o siano state comunque annullate, il canone non puo' superare i limiti previsti dall'articolo 3.

Art. 32

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - NATALI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE