Sez. 1, Sentenza n. 7946 del 20/05/1992 Ud. (dep. 10/07/1992) Rv. 191242 - 01
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta | Esame delle persone che hanno fornito le informazioni al teste - Finalità - Identità di "ratio" rispetto alla chiamata in correità - Conseguente applicazione delle regole di cui all'art. 193 comma terzo cod. proc. pen..
Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Testimonianza indiretta
In tema di testimonianza "de relato" l'obbligo (o il potere), previsto dall'art. 195 cod. proc. pen., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste è finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo a quanto riferito, posto che, in tali casi, è oscura e incerta l'origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilità di contestazione e di controesame. Attesa quindi la identità di "ratio", risultano applicabili alla testimonianza indiretta le regole e i principii stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen.; e ciò specialmente quando la testimonianza sia resa da soggetto che, ancorché non compreso tra quelli indicati nel citato art. 192, sia comunque imputato in altro processo e collabori con la giustizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)