Sez. 2, Sentenza n. 4570 del 06/07/1983 (Rv. 429446 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - GIORNO DELLA SCOPERTA DEL DOCUMENTO - OBBLIGO DI INDICAZIONE NELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE - REQUISITI - TERMINE - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - GIORNO DELLA SCOPERTA DEL DOCUMENTO - OBBLIGO DI INDICAZIONE NELL'ISTANZA DI REVOCAZIONE - REQUISITI - TERMINE - DECORRENZA.*
Ai sensi dell'art. 398, secondo comma, cod. proc. civ. - secondo il quale l'istanza di revocazione deve, a pena di inammissibilità, indicare il giorno della scoperta del documento su cui è fondata - detta indicazione deve essere esatta, sicché un'indicazione ambigua o non veritiera equivale a mancata indicazione, non permettendo di accertare in limine litis l'osservanza del termine perentorio di trenta giorni fissato dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. per la proposizione della suindicata istanza. Tale termine decorre dalla scoperta "oggettiva" del documento, cioè dalla data in cui esso non può più considerarsi smarrito o sconosciuto in quanto rientrato nella disponibilità e conoscibilità degli interessati ad avvalersene, come quando costoro ne facciano uso in altro giudizio. (V 843/80, mass n 404285; (V 258/78, mass n 389550; (V 1670/73, mass n 364576).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)