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Sez. 2, Sentenza n. 7391 del 22/03/1986 Ud. (dep. 11/07/1986) Rv. 173389 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - TRUFFA AGGRAVATA DALLA RECIDIVA - PERSEGUIBILITÀ D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1986-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173389-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - TRUFFA AGGRAVATA DALLA RECIDIVA - PERSEGUIBILITÀ D'UFFICIO.*

Poiché la recidiva costituisce circostanza aggravante, il delitto di truffa aggravato dalla recidiva è perseguibile d'ufficio e non a querela di parte, secondo il nuovo testo dell'art. 640 cod. pen., così modificato dall'art. 98 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale. (V mass n 158348).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)