Sez. L, Sentenza n. 17705 del 07/09/2015 (Rv. 637050 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Decisione sulla competenza territoriale - Tempestiva riassunzione - Mezzo di impugnazione - Regolamento di competenza - Necessità - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
La dichiarazione di incompetenza territoriale diviene incontestabile se, effettuata tempestiva riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente, non sia impugnata con istanza di regolamento di competenza, fatte salve le sole eccezioni indicate dall'art. 44 c.p.c. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso atteso che il giudice adito, declinata la propria competenza per territorio, aveva indicato come competenti due fori alternativi, ma la parte convenuta in riassunzione non aveva proposto tempestivamente regolamento di competenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)