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Sez. 2, Sentenza n. 3288 del 03/04/1999 (Rv. 524951 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI IN NATURA | Realizzazione - Criteri - Pluralità di immobili da dividere - Frazionamento delle singole unità immobiliari - Oppure assegnazione di interi immobili salvo conguaglio - Accertamento del giudice di merito.
Stato
decisa il 1999-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524951-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - DIRITTO AI BENI IN NATURA

Nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni, immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, dei mobili e crediti dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (nella specie si è ritenuto soddisfatto l'interesse dei coeredi con l'assegnazione a ciascuno di un intero edificio trattandosi di immobili vincolati monumentalmente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)