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Sez. U - , Ordinanza n. 31114 del 28/12/2017 (Rv. 646743 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA | Ambito territoriale di caccia - Natura giuridica - Struttura associativa senza scopo di lucro - Rilievo pubblicistico - Violazione del regolamento per il prelievo venatorio - Applicazione di norme sanzionatorie da parte del comitato di gestione– Posizione giuridica del cacciatore destinatario - Diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646743-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA

L'applicazione di una sanzione dovuta alla violazione di una specifica disposizione del regolamento per il prelievo venatorio, emanato dagli organi direttivi dell’ambito territoriale di caccia - una struttura associativa senza scopo di lucro che svolge compiti di natura pubblicistica, prevista dalla legge Regione Toscana n.3 del 1994 - determina in capo al cacciatore associato che ne sia destinatario una posizione giuridica di diritto soggettivo in quanto tale rientrante nella giurisdizione ordinaria, esercitando il comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia un potere di natura disciplinare, privo di spazi di discrezionalità, all’interno della struttura associativa.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)