Sez. 6, Sentenza n. 10376 del 02/07/1992 Ud. (dep. 29/10/1992) Rv. 192109 - 01
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche | Necessità che siano basate su elementi diversi da quelli già presi in considerazione per la concessione di un'attenuante tipica - Sussistenza - Ragioni.
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Attenuanti generiche
Benché il giudice di merito nell'esercizio del suo potere discrezionale concernente la concessione o il diniego delle attenuanti generiche possa attingere a qualsiasi elemento di valutazione ancorché non esplicitamente contemplato nell'art. 133 cod. pen. al fine di mitigare il rigore delle pene, tuttavia, qualora un determinato elemento della condotta sia stato preso in considerazione dal giudice in quanto circostanza attenuante tipica prevista dalla legge, non può, poi, lo stesso elemento giovare una seconda volta all'imputato sotto forma di attenuanti generiche, giacché, altrimenti, si giungerebbe all'assurdo logico di ancorare ad un medesimo elemento di fatto non una ma due o più determinazioni favorevoli all'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)