Sez. 6, Sentenza n. 39828 del 25/06/2019 Cc. (dep. 27/09/2019) Rv. 277441 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE | Custodia cautelare - Sentenza assolutoria per il fatto contestato con il provvedimento restrittivo - Revisione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE
È inammissibile la revisione della condanna per evasione avanzata in relazione al sopravvenuto proscioglimento dal reato per il quale la misura cautelare era stata disposta, giacchè il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. presuppone la legalità del titolo restrittivo della libertà personale, da verificare con esclusivo riferimento al momento della sua esecuzione, e non invece l'accertamento definitivo di responsabilità per il reato presupposto. (In motivazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 385 cod. pen. e 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'accesso a tale rimedio straordinario, sollevata per disparità di trattamento con la disciplina delle violazioni delle prescrizioni delle misure di prevenzione personale successivamente revocate con efficacia "ex tunc", trattandosi di misure aventi natura e presupposti di applicazione differenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)