Sez. 3, Sentenza n. 4792 del 02/05/1991 (Rv. 471931 - 01)
Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere | Giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali - Sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei condebitori - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Presupposto - Idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite - Valutazione del giudice di merito.
Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere
Con riguardo al giudizio instaurato nei confronti di più debitori solidali, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, richiede dal giudice del merito la necessaria valutazione della idoneità della situazione sopravvenuta ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale che rimasto estraneo alla transazione intenda profittarne.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)