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Sez. 3, Ordinanza n. 4586 del 01/03/2026 (Rv. 678113-01)

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Società di diritto estero - Estinzione - Beni immobili siti in Italia non ricompresi nella liquidazione - Trasferimento in capo ai soci in comunione indivisa - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678113-01

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

A seguito dell'estinzione di una società di diritto estero, i beni immobili in proprietà della stessa siti in Italia, che risultino dai pubblici registri immobiliari e non siano stati oggetto di alcuna attività liquidatoria, divengono di proprietà comune indivisa dei soci superstiti, trovando applicazione l'art. 51 della l. 218 del 1995. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione non notificata agli ex soci, da considerarsi legittimati passivi rispetto all'azione revocatoria originariamente intentata nei confronti di una società di diritto inglese estinta, i cui beni immobili, situati in Italia, non erano stati inseriti nel bilancio finale di liquidazione).

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 51, Cod. Civ. art. 2312

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)