Sez. L, Sentenza n. 24231 del 13/11/2014 (Rv. 633311 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Presupposti - Qualificazione dell'impresa come commerciale ai fini contributivi - Necessità - Posizione nell'archivio presso l'INPS come impresa agricola - Irrilevanza - Dipendente adibito ad attività non commerciale - Obbligo contributivo - Persistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In tema di presupposti del diritto del lavoratore alla corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la mera iscrizione dell'impresa come agricola nell'archivio presso l'INPS - al quale non può essere attribuita alcuna efficacia provatoria esterna - non vale a smentire la natura commerciale della stessa, la cui dimostrazione discende dalla stessa dichiarazione di fallimento. Né, in ogni caso, l'obbligo contributivo verso il dipendente viene meno ove esso sia adibito ad un'attività non avente, di per sé, natura commerciale, poiché il lavoratore è soggetto, ai fini previdenziali, al medesimo inquadramento del proprio datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)