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Sez. 2, Sentenza n. 1423 del 10/05/1972 (Rv. 358028 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358028-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'accertamento, da parte del giudice di merito, dell'esistenza, in concreto, degli elementi necessari alla configurazione di un rapporto di lavoro subordinato si traduce in un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione quando appaia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici, essendo censurabile in Sede di legittimita soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare nel caso controverso. (Conf 3469'68, mass n 336609).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)