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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 168 del 1985

Decisione
decisa il 1985-05-08, depositata il 1985-05-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:168
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 10973

  • Legge ed atti equiparati
  • Passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta
  • Applicabilità della nuova disciplina ai rapporti preesistenti
  • Discrezionalità legislativa
  • Limiti.
Leggi la massima
Relativamente al passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta, dev'essere riconosciuto al legislatore un ampio potere discrezionale sulla base di valutazioni e scelte socio- economiche che possono consigliare, secondo i casi, la immediata applicazione delle nuove norme ovvero l'ultrattività delle disposizioni abrogate. Detto potere non è però illimitato, e quindi, se esso è stato esercitato in maniera assolutamente irrazionale o arbitraria, ne deriva l'illegittimità costituzionale della disposizione transitoria. D'altra parte v'è anche da dire che, trattandosi di scelte rimesse alla valutazione politica del legislatore, il limite di razionalità non può dirsi superato se la disposta applicabilità della disciplina sopravvenuta ai rapporti preesistenti sia in linea con le finalità che il legislatore ha inteso perseguire con la nuova normativa, la cui operatività venga considerata, per esigenze di carattere sociale, non ulteriormente procrastinabile. - Sulla prima parte della massima v. S. nn. 7/1963 e 64/1982. Sulla seconda parte v. S. n. 121/1976.

Massima n. 10974

  • Contratti agrari
  • Proroga legale
  • Legge 3 maggio 1982, n. 203
  • Proroga ope legis dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa
  • Abrogazione con disposizione transitoria della facoltà del concedente di riavere il fondo
  • Assunta violazione degli artt. 41 e 44 Cost.
  • Insussistenza
  • Applicabilità della normativa sopravvenuta ai rapporti preesistenti
  • Disciplina finalizzata a tutelare, con criteri equitativi, le parti del rapporto agrario
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
La materia delle trasformazioni agrarie è stata regolata dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, in maniera diversa rispetto alla normativa anteriore, in quanto il legislatore ha optato per il mantenimento in ogni caso del rapporto agrario preesistente, stabilendo una dettagliata disciplina diretta a contemperare gli interessi eventualmente contrastanti delle parti ed in relazione a ciò prevedendo un aumento del canone se l'esecuzione delle opere necessarie è stata effettuata dal concedente, e un'adeguata indennità, oltre al diritto di ritenzione, se le stesse sono state eseguite dal concessionario. Non sussiste quindi alcuna lesione degli artt. 41 e 44 Cost., giacché innanzitutto, per quanto riguarda il passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta, dev'essere riconosciuto al legislatore un ampio potere discrezionale sulla base di valutazioni politiche e scelte socio-economiche - estranee, come tali, all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale - che possono consigliare, secondo i casi, la immediata applicazione delle nuove norme ovvero l'ultrattività di quelle abrogate, ed anche se detto potere non può essere esercitato in maniera assolutamente arbitraria o irrazionale, va però osservato che il limite della razionalità non può dirsi superato se l'applicabilità della disciplina sopravvenuta ai rapporti preesistenti sia, come nel caso in oggetto, in linea con le finalità perseguite dalla nuova normativa, la cui operatività venga considerata, per esigenze di carattere sociale, non ulteriormente procrastinabile. Inoltre, si è fuori del campo di applicazione dell'art. 41, trovando la proprietà terriera la sua specifica tutela nel successivo art. 44, il quale, d'altro canto, esige da parte del legislatore ordinario una disciplina che assicuri il razionale sfruttamento del suolo e sia diretta altresì ad instaurare equi rapporti sociali, attraverso l'attuazione di un superiore fine di giustizia e la realizzazione di un equilibrio sostanziale fra le diverse categorie interessate. E la nuova legge sui contratti agrari, pur tenendo in considerazione l'interesse superiore della produzione, risulta tendenzialmente finalizzata, con il mantenimento del rapporto in corso, a tutelare entrambe le parti (senza costringere il concessionario a rilasciare il fondo) e quindi ad instaurare tra loro una situazione più rispondente ad un sostanziale criterio equitativo. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 41 e 44 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, primo comma, della legge n. 203 del 1982, che ha disposto l'abrogazione, anche per i contratti in corso, delle disposizioni legislative sulla proroga dei contratti agrari e di quelle che prevedono eccezioni alla proroga stessa, tra le quali quella relativa al diritto del concedente di far cessare anticipatamente il rapporto per eseguire trasformazioni agrarie radicali, immediate ed incompatibili con la prosecuzione del rapporto stesso). - Sul contenuto precettivo dell'art. 44 Cost. v. S. n. 138/1984. - In tema di proroga dei contratti agrari v. S. n. 107/1974, con cui è stata invece dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 32 legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 5 ter, ultimo comma, legge 4 agosto 1971, n. 592, che avevano abolito l'eccezione alla proroga in questione, consistente nella facoltà di riavere il fondo per eseguirvi radicali ed immediate trasformazioni.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 10975

  • Contratti agrari
  • Proroga legale
  • Eccezioni
  • Trasformazioni agrarie incompatibili con la prosecuzione del rapporto
  • Normativa sopravvenuta abrogativa di detta eccezione alla proroga anche per i contratti in corso
  • Giustificazione.
Leggi la massima
L'abrogazione, anche per i contratti in corso, della eccezione alla proroga del rapporto agrario - consistente nella facoltà del locatore di riavere il fondo per eseguirvi radicali e immediate trasformazioni - disposta dall'art. 40, primo comma, legge 3 maggio 1982, n. 203, si giustifica considerando che con la nuova legge il regime vincolistico senza limiti di tempo (art. 14, legge 15 settembre 1964, n. 756) è venuto a cessare, ancorché sia stata imposta una durata legale dei rapporti in corso, onde risulta determinato il momento in cui, spirato il termine finale del rapporto fissato dalla legge, il concedente potrà riavere la disponibilità del fondo ed eseguirvi tutte le trasformazioni che riterrà opportune. Inoltre, secondo la legislazione vigente, sussiste per la realizzazione delle trasformazioni in pendenza del rapporto agrario un meccanismo accuratamente articolato che si distingue nettamente dalla incerta e lacunosa disciplina della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e d'altra parte non mancano dei rimedi a favore del concedente, come il diritto di ripresa, sconosciuto nella legislazione anteriore, mentre l'inidoneità del concessionario alla coltivazione del terreno, eventualmente sopravvenuta all'esecuzione delle radicali trasformazioni agrarie, trova adeguato rimedio nella previsione del recesso dal contratto di affitto o nella sua risoluzione. - S. n. 153/1977, che dichiarò in parte costituzionalmente illegittima la disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sul meccanismo per la realizzazione delle trasformazioni in pendenza del rapporto agrario.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40, primo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Marinelli Carmela ed altri e Egizio Maria ed altri, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore Francesco Saja; udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

punto 1
Nel corso di un procedimento civile tra Marinelli Carmela ed altri, proprietari di un fondo rustico, ed Egizio Maria ed altri convenuti, in parte affittuari ed in parte coloni parziari, avente ad oggetto la cessazione della proroga legale chiesta dai proprietari al fine di effettuare sul fondo trasformazioni agrarie immediate, radicali e "incompatibili con la prosecuzione del rapporto" (d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, art. 1, lett. b, modif. dall'art. un. l. 13 giugno 1961 n. 527), sopravveniva la legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 40, primo comma, stabilisce l'abrogazione delle disposizioni di legge sulla proroga dei contratti agrari e di quelle che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, davanti al quale pendeva il giudizio, con ordinanza 3 marzo 1983 (reg. ord. n. 307 del 1983) osservava che la sopravvenienza della norma ultimamente citata eliminava la proroga (i proprietari, però, affermavano che la determinazione legale della durata del contratto, di cui all'art. 2 l. ult. cit., equivaleva ad una proroga sostanziale) nonché l'eccezione consistente nel diritto del concedente di far cessare anticipatamente il rapporto per l'intenzione di eseguire trasformazioni agrarie sul fondo. Questo diritto, già attribuito dal citato art. 1, lett. b d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, era stato però abolito dall'art. 32 l. 11 febbraio 1971 n. 11 e dall'art. 5 ter l. 4 agosto 1971 n. 592. La Corte costituzionale tuttavia, con sentenza n. 107 del 1974, aveva dichiarato l'illegittimità di queste norme abrogative, ritenendo che la detta causa di cessazione della proroga legale corrispondesse ad un interesse pubblico, oltre che a quello privato del concedente: l'abrogazione in questione pertanto, secondo la Corte, era illegittima perché in contrasto con l'art. 44 Cost., nelle parti in cui esso impone al legislatore ordinario di perseguire il razionale sfruttamento dei suoli e lo stabilimento di equi rapporti sociali nell'economia agricola. Ciò premesso, il Tribunale dubitava che la rinnovata abolizione della detta causa di cessazione della proroga da parte dell'art. 40 l. n. 203 del 1982 contrastasse con il diritto di iniziativa economica privata del concedente (art. 41) nonché con l'art. 44 Cost. per le ragioni già indicate dalla Corte costituzionale nella suddetta decisione.
punto 2
La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva osservando che il diritto di iniziativa economica privata ben poteva essere limitato, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, ex art. 41 Cost., per fini di utilità sociale: e nel caso dell'impugnato art. 40 l. 203 del 1982, l'utilità sociale era data dal fine, perseguito con la stessa legge, di offrire ai coltivatori la possibilità di diventare imprenditori, con la sicurezza di poter programmare la propria attività per un congruo periodo di tempo, non abbreviabile per volontà del concedente. L'equilibrio dei rapporti sociali di cui all'art. 44 Cost., del resto, rimaneva salvaguardato dalla possibilità, per il concedente stesso, di effettuare interventi migliorativi sul fondo (art. 16 l. cit.), conseguendo un aumento del canone (art. 17 st. l.) ed usufruendo, secondo i casi, del c.d. diritto di ripresa (art. 42 st. l.). :

Considerato in diritto

punto 1
L'esame della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere esige un breve cenno preliminare per chiarire i termini di essa. Il d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, nel disporre la proroga dei contratti di mezzadria, colonia ed affitto a coltivatore diretto, statuì che essa non si applicava se il concedente volesse compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione fosse incompatibile con la continuazione del contratto (art. 1). Detta eccezione venne riprodotta con lievissime modificazioni, che non ne alterarono il contenuto, nell'articolo unico della legge 13 giugno 1961 n. 527; per contro, essa venne soppressa dall'art. 32 l. 11 febbraio 1971 n. 11 (autenticamente interpretato dall'art. 5 ter, terzo comma, l. 4 agosto 1971 n. 592), il quale abrogò le citate disposizioni dell'art. 1 d.l.C.P.S. n. 273/1947 nonché dell'articolo unico l. n. 527/1961. Ma questa Corte con la sentenza 5 aprile 1974 n. 107 dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma abrogatrice, di talché la ricordata eccezione continuò ad essere operante. Infine, è sopravvenuta la l. 3 maggio 1982 n. 203, la quale, come è noto, ha profondamente modificato l'intero regolamento dei contratti agrari.
punto 2
Qui interessa ricordare che la materia delle suindicate trasformazioni è stata regolata da detta legge in maniera del tutto diversa rispetto alla normativa anteriore - sopra richiamata - in quanto il legislatore ha optato per il mantenimento in ogni caso del rapporto agrario preesistente e ha stabilito una dettagliata disciplina diretta a contemperare gli interessi eventualmente contrastanti delle parti; in relazione a ciò ha previsto un aumento del canone, se l'esecuzione delle opere necessarie è stata effettuata dal concedente, e un'adeguata indennità, oltre al diritto di ritenzione, se le stesse sono state eseguite dal concessionario (artt. 16, 17, 18 e 20). Da altro angolo visuale, va osservato che, in dipendenza dal radicale mutamento dell'assetto normativo, la nuova legge ha abrogato le preesistenti disposizioni che disponevano la proroga dei contratti agrari (fissando però per i contratti in corso la durata legale indicata nell'art. 2) e conseguentemente ha abolito altresì tutte le eccezioni alla suddetta proroga, che intuitivamente non avevano più ragione d'essere (art. 40, primo comma, l. cit.). È venuta così meno anche la ricordata eccezione relativa alle trasformazioni agrarie ed è proprio contro tale disposizione transitoria che si appunta la critica dell'ordinanza di rimessione. La quale osserva che, essendo stata fissata per i contratti in corso una durata legale, di notevole entità, doveva essere mantenuta la ricordata causa di cessazione del rapporto, che conferiva al concedente la facoltà di riavere immediatamente il fondo per eseguirvi le trasformazioni indicate dal ricordato art. 1 d.l.C.P.S. n. 273 del 1947 e dall'articolo unico l. n. 527 del 1961. La soppressione di tale facoltà, con il conseguente assoggettamento della materia alla disciplina dettata dalla nuova legge, si pone, secondo il giudice a quo, in contrasto con l'art. 41 Cost. perché viene a comprimere ingiustificatamente il potere di iniziativa economica del concedente; e viola altresì - sempre secondo detto giudice - l'art. 44 Cost. in quanto, da un lato, impedisce il razionale sfruttamento del suolo e, dall'altro, sacrificando la posizione del concedente stesso a esclusivo beneficio del concessionario, non regola in maniera equa il rapporto tra loro esistente.
punto 3
La proposta questione non è fondata. Con essa in realtà viene impugnata la disciplina transitoria delle trasformazioni agrarie rispetto ai contratti in corso, deducendosi che per essi doveva essere mantenuta la vecchia disciplina e non si poteva estendere, come invece è stato fatto attraverso gli artt. 40, primo comma, e 53, primo comma, l. cit., il nuovo regolamento. In linea generale rileva al riguardo la Corte che, relativamente al passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta, dev'essere riconosciuto al legislatore un ampio potere discrezionale sulla base di valutazioni e scelte socio-economiche che possono consigliare, secondo i casi, la immediata applicazione delle nuove norme ovvero l'ultrattività delle disposizioni abrogate. Indubbiamente detto potere non è illimitato, e quindi, se esso è stato esercitato in maniera assolutamente irrazionale o arbitraria, ne deriva l'illegittimità costituzionale della disposizione transitoria, come qualche volta questa Corte ha ritenuto (cfr. sent. n. 7 del 1963 e n. 64 del 1982). Ma il limite di razionalità non può dirsi superato se la disposta applicabilità della disciplina sopravvenuta ai rapporti preesistenti sia in linea con le finalità che il legislatore ha inteso perseguire con la nuova normativa, la cui operatività venga considerata, per esigenze di carattere sociale, non ulteriormente procrastinabile (cfr. sull'argomento la sent. n. 121 del 1976). In siffatta ipotesi è evidente infatti come trattisi di una scelta rimessa alla valutazione politica del legislatore ed estranea, come tale, all'oggetto del giudizio di costituzionalità.
punto 4
Ciò precisato in termini generali, osserva la Corte, quanto ai due parametri a cui fa riferimento l'ordinanza di rimessione, che non sembra appropriatamente richiamato l'art. 41 Cost., trovando la proprietà terriera, come più volte è stato osservato, la sua specifica tutela nel successivo art. 44, in base al quale perciò deve essere condotto esclusivamente l'esame della censura formulata dal giudice a quo. Tale norma esige da parte del legislatore ordinario una disciplina che assicuri il razionale sfruttamento del suolo e sia diretta altresì a instaurare equi rapporti sociali: funzione quest'ultima che si concreta, come è stato già ritenuto nella sent. n. 138 del 1984, nella attuazione di un superiore fine di giustizia e nella realizzazione di un equilibrio sostanziale fra le diverse categorie interessate. Dal precetto costituzionale così inteso si ricava agevolmente come la ricordata applicabilità della normativa sopravvenuta ai rapporti preesistenti non può essere considerata arbitraria e irrazionale, in quanto la nuova legge, pur tenendo in considerazione l'interesse superiore della produzione (e permettendo quindi l'esecuzione, oltre che di miglioramenti e di addizioni, anche di trasformazioni di qualsiasi dimensione), risulta tendenzialmente finalizzata, con il mantenimento del rapporto agrario in corso, a tutelare entrambe le parti (senza costringere il concessionario a rilasciare il fondo) e quindi a instaurare tra loro una situazione più rispondente ad un sostanziale criterio equitativo.
punto 5
Né in senso contrario può addursi la suindicata sentenza n. 107 del 1974 con cui questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 32 l. 11 febbraio 1971 n. 11 e 5 ter, ultimo comma, l. 4 agosto 1971 n. 592, che avevano abolito la più volte richiamata eccezione alla proroga, consistente nella facoltà del locatore di riavere il fondo per eseguirvi radicali e immediate trasformazioni. La realtà giuridica attuale presenta, invero, sensibili elementi di diversità rispetto a quella considerata nella predetta decisione. Questa, infatti, fu pronunciata nel periodo in cui vigeva, per i contratti agrari, il regime vincolistico senza limite di tempo (art. 14 l. 15 settembre 1964 n. 756), mentre tale regime con la nuova legge è venuto a cessare, ancorché sia stata imposta una durata legale dei rapporti in corso (art. 2 l. n. 203 del 1982), onde risulta determinato il momento in cui, spirato il termine finale del rapporto fissato dalla legge, il concedente riavrà la disponibilità del fondo e potrà eseguire tutte le trasformazioni che riterrà opportune. Ancor più importante è il rilievo che, secondo la legislazione vigente (art. 16 e segg. l. cit.), sussiste per la realizzazione delle trasformazioni in pendenza del rapporto agrario un meccanismo accuratamente articolato, diretto all'effettiva attuazione dei principi espressi dall'art. 44 Cost., meccanismo che si distingue nettamente dall'incerta e lacunosa disciplina della l. 11 febbraio 1971 n. 11 (art. 10 e segg.), vigente al momento della pronuncia della ricordata sentenza n. 107 del 1974 e peraltro dichiarata in parte costituzionalmente illegittima da questa Corte (sent. n. 153/1977). Né può tralasciarsi di considerare che la nuova legge, ispirandosi a valori maggiormente acquisiti dalla coscienza comune col trascorrere del tempo, ha inteso attuare - come ampiamente risulta dai lavori preparatori - un principio di più intensa tutela del lavoro e dell'impresa e, quindi, disporre un più equo contemperamento delle posizioni del concedente e del concessionario. Peraltro non mancano dei rimedi a favore del concedente, come il diritto di ripresa previsto dalla legge vigente (art. 42) e sconosciuto nella legislazione anteriore, per cui il concedente medesimo, sussistendo determinate condizioni, può far cessare il rapporto agrario e riavere la disponibilità del fondo. Mentre l'inidoneità del concessionario alla coltivazione del terreno, eventualmente sopravvenuta all'esecuzione delle radicali trasformazioni agrarie, può trovare adeguato rimedio nella previsione dell'art. 5 l. cit., che prevede il recesso dal contratto di affitto o la sua risoluzione. In definitiva deve pertanto dirsi che la decisione suindicata, su cui ha tanto insistito l'ordinanza di rimessione, non contrasta con la conclusione sopra accennata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, primo comma, l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 44 Cost. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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