Sez. 3, Sentenza n. 9766 del 10/05/2005 (Rv. 582477 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA | Mancata fissazione da parte del giudice della data e del luogo per l'espletamento della prova - Decadenza della parte - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA
La decadenza dal diritto di far assumere la prova prevista dall'art. 208 cod. proc. civ. opera per il caso di mancata comparizione delle parti nel giorno fissato per l'inizio o la prosecuzione della prova medesima, e, quindi, postula che il giudice, nell'espletamento dei suoi doveri d'ufficio, abbia determinato il tempo, il luogo ed il modo dell'assunzione del mezzo istruttorio a norma dell'art. 202 cod. proc. civ., non potendo trovare pertanto applicazione nella diversa ipotesi in cui il giudice non abbia fissato tale udienza, ancorché la parte interessata non abbia provveduto a sollecitarlo in proposito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 202, Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)