Sez. 3, Ordinanza n. 11309 del 29/04/2025 (Rv. 674664-02)
COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) | Giudizio di accertamento dell’illegittimità del provvedimento di revoca di aiuti comunitari all’agricoltura instaurato nei confronti della Regione - Giudizio di opposizione avverso il provvedimento emesso da AGEA per il recupero di aiuti comunitari - Pregiudizialità - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG)
Il giudizio avente ad oggetto la legittimità della pretesa di AGEA alla restituzione di aiuti già concessi (nella specie relativi alla destinazione di terreni a scopi ambientali), anche quando si fondi sull'illegittimità o erroneità degli accertamenti di fatto compiuti dagli organi regionali competenti, va proposto unicamente nei confronti di AGEA; ne consegue che il giudizio di accertamento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo regionale di revoca di aiuti comunitari all'agricoltura che sia stato instaurato nei confronti della Regione, risultando introdotto contro un soggetto privo di legittimazione passiva in senso sostanziale - in quanto erroneamente individuato come titolare della pretesa creditoria di cui si asserisce l'inesistenza - non è pregiudiziale rispetto al giudizio di opposizione avverso il provvedimento ex r.d. n. 639 del 1910 emesso dall'AGEA per il recupero dei suddetti aiuti, sul presupposto che siano stati
indebitamente pagati, con conseguente illegittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c. che ne sia stata disposta.
Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 7, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)