Sez. 1, Sentenza n. 2 del 03/01/1962 (Rv. 250004 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - SOCIETA A TEMPO INDETERMINATO - ATTO DI RECESSO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA - OBBLIGO DI PREAVVISO - LIMITI - SUSSISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - SOCIETA A TEMPO INDETERMINATO - ATTO DI RECESSO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA - OBBLIGO DI PREAVVISO - LIMITI - SUSSISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA.*
Quando la societa di persona e contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, ogni socio puo recedere dalla societa mediante dichiarazione comunicata agli altri soci anche verbalmente (art 2285 cod civ). tale dichiarazione di volonta e un atto unilaterale recettiziò in presenza di giusta causa produce il suo effetto nel momento in cui e portata a conoscenza della societa, in Mancanza di giusta causa tre mesi dopo la comunicazione (a meno che il socio non abbia concesso un preavviso piu lungo)' in ogni caso, non ha bisogno di alcuna accettazione da parte degli altri soci e cio persino nell'ipotesi che la societa sia composta di due sole persone. (V 1643/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)