Sez. 3 - , Sentenza n. 2351 del 31/01/2017 (Rv. 642719 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Appello – Prognosi di non accoglibilità – Ordinanza d'inammissibilità del gravame ex art. 348-ter c.p.c. – Asserita erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c. – Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. – Ammissibilità – Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
In tema di giudizio d’appello, è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., l’ordinanza d’inammissibilità emessa - ex art. 348-ter c.p.c. - sul presupposto della tardività delle istanze istruttorie dedotte dall'appellante, qualora quest'ultimo lamenti l’erronea applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., atteso che tale supposto “error in procedendo”, riflettendosi sulla prognosi di accoglibilità del gravame, non potrebbe essere dedotto contro la sentenza di primo grado, ma unicamente contro la menzionata ordinanza, non essendo altrimenti sindacabile la decisione che neghi alla parte la possibilità di potersi giovare dell'appello, ossia di una impugnazione idonea a provocare un riesame - sia pure nei limiti del proposto gravame - della causa nel merito, non limitato al controllo di vizi specifici.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)