Sez. 2, Sentenza n. 1354 del 04/05/1972 (Rv. 357914 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - DISTANZA PREVISTA DALL'ART 889 COD CIV - FINALITA - COSTRUZIONE A DISTANZA MINORE - PRESUNZIONE DI DANNOSITA - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - DISTANZA PREVISTA DALL'ART 889 COD CIV - FINALITA - COSTRUZIONE A DISTANZA MINORE - PRESUNZIONE DI DANNOSITA - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITA.*
L'art 889 cod civ, nello stabilire la distanza minima dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi, muove dal presupposto che tali opere siano potenzialmente dannose per il vicino se costruite a distanza minore di quella legale e pone una presunzione iuris et de iure di dannosita, che non ammette la prova contraria. (nella specie e stato ritenuto che il pozzetto ' caser', costruito mediante escavazione del terreno e destinato a depurare il liquame proveniente dalle latrine e cucine del fondo superiore, rientri nella previsione di cui al primo comma dell'art 889 cod civ). (Conf 947'70, mass n 346394; 3240'68, mass n 336196).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)