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Sez. 2, Sentenza n. 1354 del 04/05/1972 (Rv. 357914 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - DISTANZA PREVISTA DALL'ART 889 COD CIV - FINALITA - COSTRUZIONE A DISTANZA MINORE - PRESUNZIONE DI DANNOSITA - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357914-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - DISTANZA PREVISTA DALL'ART 889 COD CIV - FINALITA - COSTRUZIONE A DISTANZA MINORE - PRESUNZIONE DI DANNOSITA - PROVA CONTRARIA - INAMMISSIBILITA.*

L'art 889 cod civ, nello stabilire la distanza minima dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi, muove dal presupposto che tali opere siano potenzialmente dannose per il vicino se costruite a distanza minore di quella legale e pone una presunzione iuris et de iure di dannosita, che non ammette la prova contraria. (nella specie e stato ritenuto che il pozzetto ' caser', costruito mediante escavazione del terreno e destinato a depurare il liquame proveniente dalle latrine e cucine del fondo superiore, rientri nella previsione di cui al primo comma dell'art 889 cod civ). (Conf 947'70, mass n 346394; 3240'68, mass n 336196).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)