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Sez. 1, Sentenza n. 399 del 24/02/1964 (Rv. 300498 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300498-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Una societa di fatto puo considerarsi esistente nel mondo esterno, con tutte le conseguenze di ordine sostanziale circa la responsabilita del patrimonio sociale e di quello individuale dei soci, quando due o piu persone operino in modo da ingenerare l'opinione che agiscono come soci ed i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare affidamento sull'esistenza e sulla responsabilita della societa. Tale regola e una diretta applicazione del generale principio dell'apparenza del diritto, volto alla tutela della buona fede dei terzi. Il giudizio circa un comportamento esteriore atto a provare l'esistenza della societa di fatto e l'appartenenza ad essa dei singoli come soci e incensurabile in Cassazione, trattandosi di una valutazione di merito, quando sia sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)