Sez. 2, Ordinanza n. 22240 del 29/06/2026 (Rv. 679151-01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Accordi economici collettivi di diritto comune - Ambito di efficacia - Adesione esplicita o implicita di soggetti non stipulanti - Rilevanza - Diversità del settore produttivo - Irrilevanza - Fattispecie.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
Gli accordi economici collettivi di diritto comune stipulati per la disciplina dei contratti di agenzia hanno efficacia vincolante non solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche per coloro che esplicitamente o implicitamente vi prestino adesione, senza che l'impresa mandante possa eccepire la propria appartenenza ad un settore produttivo diverso da quello al quale il contratto si riferisce. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la società preponente avesse tacitamente aderito all'Accordo Economico Collettivo, in base al triplice rilievo che la stessa aveva versato la contribuzione in conformità di tale accordo, che, nella fase iniziale del rapporto, non era sorta alcuna contestazione circa la necessità di sottoporlo alla disciplina collettiva in questione e che, infine, la stessa preponente aveva proceduto, per anni, all'accantonamento delle somme dovute a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, conteggiate in base a quanto previsto dall'accordo collettivo).
Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)