Sez. 3, Sentenza n. 2972 del 29/09/1999 Cc. (dep. 15/11/1999) Rv. 214907 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Pronuncia "de plano" - Nullità - Ragione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE
È affetta da nullità ai sensi dell' art. 178 lett. b) cod proc. pen. la sentenza del G.I.P. che, dopo il deposito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, prosciolga quest'ultimo al di fuori del contraddittorio, senza prima procedere alla fissazione dell'udienza preliminare, che costituisce l'istituto processuale tipicamente previsto e disciplinato per la definizione della fase istruttoria, nella quale è momento essenziale la discussione con il riepilogo da parte del P.M. delle risultanze istruttorie e la esposizione delle conclusioni delle parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)