Sez. 1, Sentenza n. 4568 del 12/08/1982 (Rv. 422537 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CESSIONE DI POLIZZE DI PEGNO AL FINE DI ESTINGUERE UN DEBITO PECUNIARIO - SCADUTO ED ESIGIBILE - MEZZO ANORMALE DI PAGAMENTO - OGGETTO DI REVOCATORIA FALLIMENTARE EX ART. 67 COMMA PRIMO N. 2 LEGGE FALLIMENTARE - CONSEGUENZE - MANCATA RESTITUZIONE DELLE POLIZZE - ATTRIBUZIONE DELL'EQUIVALENTE - DETERMINAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CESSIONE DI POLIZZE DI PEGNO AL FINE DI ESTINGUERE UN DEBITO PECUNIARIO - SCADUTO ED ESIGIBILE - MEZZO ANORMALE DI PAGAMENTO - OGGETTO DI REVOCATORIA FALLIMENTARE EX ART. 67 COMMA PRIMO N. 2 LEGGE FALLIMENTARE - CONSEGUENZE - MANCATA RESTITUZIONE DELLE POLIZZE - ATTRIBUZIONE DELL'EQUIVALENTE - DETERMINAZIONE.*
Ai fini dell'art. 67, comma primo, n. 2 legge fallimentare, la cessione di polizze di pegno, al fine di estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, costituisce un mezzo anormale di pagamento che ove oggetto di revocatoria comporta, in caso di mancata loro restituzione, l'attribuzione dell'equivalente, consistente non già nell'originario valore di stima del bene, oggetto del pegno, ma nella differenza tra il valore stimato del bene e quanto dovuto per l'Estinzione del debito all'istituto presso il quale il bene è stato pignorato.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)