Sez. 5, Sentenza n. 48534 del 07/10/2011 Ud. (dep. 28/12/2011) Rv. 251538 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI | Presentazione della domanda di registrazione del marchio - Reato - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI
Ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nello Stato e di commercio di prodotti con segni falsi è sufficiente che prima della consumazione del reato sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere la registrazione del segno distintivo di cui si assume la falsificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 474, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)